Statuto


Art. 1 – Costituzione, sede e durata.
È costituita, ai sensi e per gli effetti del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., una Associazione Sportiva denominata “Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di Milano”.
L’Associazione, secondo quanto dispone l’art.3 dello Statuto F.M.S.I., è affiliata alla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) e ha sede sociale in Milano Via Giovanni Battista Piranesi 46.
L’Associazione rispetta e si obbliga a uniformarsi a tutte le norme F.M.S.I.
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità e scopi.
L’Associazione, avente carattere apolitico, svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni del CIO, del CONI, dello Statuto e dei Regolamenti della F.M.S.I.
L’Associazione opera senza fini di lucro, anche ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 36/2021, e si impegna a vigilare che ciò non avvenga neanche in forma indiretta o mediante l’utilizzazione del proprio nome e/o del proprio marchio per attività che violino in qualunque modo tale principio. L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione delle attività di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021. Nello specifico, nel perseguimento dei fini della tutela della salute degli atleti, assicura: a) le attività scientifiche medico-sportive per la preparazione e l’assistenza medica all’attività sportiva; b) le attività di formazione e aggiornamento permanente dei propri tesserati e lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Organico della F.M.S.I., delle norme e dei Regolamenti del CONI e delle F.S.N., partecipando con regolarità alle attività federali; ;; c) la disponibilità dei soci per il controllo antidoping ai fini della prevenzione e della repressione nell’uso di sostanze e di metodi doping e comunque di procedure volte ad alterare artificiosamente le condizioni fisiologiche dell’atleta, anche con frode o con dolo.
L’Associazione, nei limiti previsti dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, ha facoltà di svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alle finalità e alle attività istituzionali e nei limiti soprindicati, tra cui: a) lo studio e l’attuazione di attività culturali e di iniziative utili per l’educazione sanitaria della popolazione sportiva; b) attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù; c) organizzazione e/o partecipazione a eventi e manifestazioni culturali e/o promozionali aventi per tema la tutela della salute dell’atleta d) altre attività, tra cui l’apertura di un sito Internet, l’attivazione di altri canali di comunicazione digitale, la pubblicazione di materiale editoriale e/o la realizzazione di materiale promozionale a fini divulgativi e conoscitivi, che concorrano a realizzare i fini di cui alle precedenti lettere.
L’Associazione ispira il proprio ordinamento interno ai principi della democraticità e dell’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ivi inclusa l’elettività delle cariche associative.
L’Associazione e i propri tesserati si obbligano inoltre a esercitare la propria attività nel rispetto del principio della lealtà sportiva.

Art. 3 – Obblighi.
L’Associazione e i suoi associati riconoscono e accettano lo Statuto, il Regolamento e, in generale, tutte le disposizioni di F.M.S.I., obbligandosi a rispettare tutto quanto ivi stabilito.
L’Associazione e i propri associati si obbligano a rispettare i doveri sanciti dall’art.4 dello Statuto F.M.S.I.
L’Associazione e i propri associati riconoscono e accettano i principi di giustizia sportiva di cui all’art.20 ss. dello Statuto F.M.S.I. L’Associazione assicura il rispetto dei principi di giustizia sportiva e gli associati si obbligano a osservarli nello svolgimento della propria attività.
I soci, per la tutela dei loro diritti e interessi, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse allo svolgimento di attività nell’ambito della F.M.S.I., si obbligano a rispettare la “Clausola Compromissoria” di cui all’art.36 dello Statuto F.M.S.I.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o della F.M.S.I. e, in generale, di tutte le disposizioni emanate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza di genere e discriminazione in ambito sportivo ai sensi delle previsioni di cui al D.Lgs. 39/2021.

Art. 4 – Associati e Soci F.M.S.I.
Chiunque intenda acquisire la qualità di associato e Socio F.M.S.I. deve aver orientato e deve proseguire a indirizzare la propria condotta di vita ai valori dell’onestà, dell’integrità, della probità, della lealtà, della correttezza, della dignità e della giustizia, nonché al rispetto di tutti quei principi, anche etici e morali, che devono contraddistinguere il comportamento dell’iscritto all’Associazione.
Coloro i quali intendono acquisire la qualità di associato e Socio F.M.S.I. devono dichiarare che non abuseranno della qualifica che acquisiranno per trarne privilegi e/o vantaggi, patrimoniali e non patrimoniali, e rifiuteranno ogni logica di scambio e/o indebite pressioni da parte di chiunque. Devono altresì dichiarare l’assenza di procedimenti penali a carico incidenti sulla moralità professionale, nonché l’assenza di procedimenti, anche sportivi, per reati di doping e/o frode sportiva resi anche in primo grado.
È fatto divieto a tutti coloro i quali intendono acquisire la qualità di associato e Socio F.M.S.I. di esercitare in proprio attività ovvero di iscriversi a un ente con finalità e compiti concorrenti e/o in contrasto con quelli della Federazione medesima. L’eventuale violazione del divieto determina la cessazione dall’appartenenza alla F.M.S.I. e all’Associazione.
Il possesso dei requisiti di cui al comma 1, le dichiarazioni di cui al comma 2 e quanto stabilito dal comma 3 saranno esaminati, ai fini dell’acquisizione della qualità di Socio F.M.S.I., in sede istruttoria dalla Commissione Ammissione Nuovi Tesserati F.M.S.I. e saranno poi accertati, in sede di valutazione della domanda di tesseramento, dal Consiglio Direttivo Federale, il quale si riserva l’insindacabile giudizio in ordine al possesso dei requisiti e alla veridicità e/o falsità delle dichiarazioni.
I Soci possono essere Ordinari ovvero Aggregati.
I Soci Ordinari: sono medici-chirurghi in possesso della specializzazione universitaria in medicina dello sport o della qualificazione medico-sportiva ai sensi della Legge n.1099 del 1971. L’aspirante Socio Ordinario deve presentare domanda di tesseramento, secondo le modalità prescritte dal Regolamento attuativo dello Statuto F.M.S.I., accompagnata da una lettera di presentazione di almeno tre Soci Ordinari tesserati della Federazione da almeno otto anni, i quali non siano mai incorsi in una delle cause di cessazione di appartenenza alla Federazione di cui all’Art.4.9 dello Statuto e all’Art.8 del Regolamento F.M.S.I. I tre Soci Ordinari devono essere: un tesserato dell’Associazione; un componente del Consiglio Direttivo; un componente del Consiglio Direttivo Federale F.M.S.I. Solo i Tesserati Soci Ordinari possono fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.
I Soci Aggregati: sono medici-chirurghi, iscritti ai relativi ordini professionali, privi del diploma di specializzazione in medicina dello sport, in possesso di adeguato curriculum vitae, che abbiano dimostrato interesse alla medicina dello sport e dimostrano di poter e voler contribuire al perseguimento delle finalità della F.M.S.I. e che abbiano effettivamente partecipato, con valutazione positiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello statuto, a un corso di formazione in Medicina dello Sport disposto dalla F.M.S.I., organizzato o espressamente autorizzato dalla F.M.S.I. e svolto nel rispetto delle norme federali in materia. Successivamente, l’aspirante Socio Aggregato deve presentare domanda di tesseramento, secondo le modalità prescritte dal Regolamento attuativo dello Statuto F.M.S.I., accompagnata da una lettera di presentazione di almeno tre Soci F.M.S.I. da almeno otto anni, i quali non siano mai incorsi in una delle cause di cessazione di appartenenza alla F.M.S.I. di cui all’Art.4.9 dello Statuto e all’Art.8 del Regolamento. I tre Soci devono essere: un Ordinario, quale componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione; un Aggregato ovvero un Ordinario appartenente all’Associazione; un membro del Consiglio Direttivo Federale F.M.S.I. I Soci Aggregati ai fini del mantenimento della propria qualifica devono partecipare continuativamente, con valutazione positiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello Statuto, all’attività formativa annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Federale.
L’Associazione può richiedere periodicamente, per motivate ragioni operative legate al territorio di competenza, al Comitato Direttivo Federale l’organizzazione di un corso per aspiranti soci aggregati, da realizzarsi secondo le disposizioni federali vigenti al momento della richiesta.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento interno.

Art. 5 – Soci Aderenti.
I Soci Aderenti, indicati dall’Art.33 dello Statuto F.M.S.I., sono presentati da un componente del Consiglio Direttivo Federale ovvero dal Presidente o dal Delegato regionale territorialmente competente.
I Soci Aderenti ai fini del mantenimento della propria qualifica si impegnano a partecipare, con valutazione positiva, secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari attuative dello Statuto, all’attività formativa e/o di aggiornamento secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Federale.
I Soci Aderenti sono iscritti nelle speciali sezioni Aggregate disciplinate dall’art.10.3 e dall’art.11 del Regolamento attuativo dello Statuto F.M.S.I.

Art. 6 – Ammissione dei Soci.
Nella domanda di ammissione l’aspirante socio deve dichiarare: (i) di conoscere e di obbligarsi a rispettare tutte le norme statutarie e regolamentari F.M.S.I.; (ii) di conoscere e di obbligarsi a rispettare tutte le norme e tutti i regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nell’ambito delle quali i medici tesserati svolgono il loro compito; (iii) di attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI; (iv) di impegnarsi a partecipare con regolarità all’attività federale e associativa; (v) limitatamente ai soci aggregati, di essere a conoscenza che tale qualità non consente di fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.
La domanda di ammissione, quale socio ordinario o socio aggregato, è presa in esame dal Consiglio Direttivo dell’Associazione che, a suo insindacabile giudizio, ne delibera l’accoglimento ovvero il rigetto. L’eventuale delibera di accoglimento del Consiglio Direttivo dell’Associazione si intende priva di effetti qualora la Federazione Medico Sportiva Italiana rifiuti il tesseramento.
La domanda di ammissione presentata dal Socio all’Associazione, successivamente all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo di quest’ultima, è trasmessa alla Commissione Ammissione Nuovi Tesserati di F.M.S.I. che decide secondo quanto stabilito dall’art.28 dello Statuto e dall’art.30 del Regolamento allo Statuto.
Il Socio tesserato non può presentare domanda di ammissione ad altre Associazioni Medico Sportive affiliate alla F.M.S.I.

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio.
Gli associati cessano di appartenere all’Associazione e a F.M.S.I.: a) per dimissioni; b) per mancato rinnovo del tesseramento; c) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia della F.M.S.I. o del CONI o degli Ordini Professionali; d) per squalifica di qualsiasi temporalità subita per casi di doping; e) per ingiustificata mancata partecipazione alle attività federali, per più di un anno; f) per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento; g) in caso di sopravvenuta assenza dei requisiti di cui all’Art.4, comma 1; h) in caso di falsità delle dichiarazioni di cui all’Art.4, comma 2; i) in caso di violazione del divieto di cui all’Art.4, comma 3.
Il socio dopo la risoluzione del rapporto associativo rimane responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione nel periodo di permanenza del vincolo associativo.

Art. 8 – Organi dell’Associazione.
Sono Organi dell’Associazione: a) l’Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio dei Probiviri; e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 9 – Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell’AMS su deliberazione del Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di gennaio per: a) approvazione del bilancio preventivo, nonché del rendiconto economico e finanziario; b) trattazione di ogni argomento attinente alla gestione e all’attività dell’Associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, ovvero da almeno i due quinti degli associati aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza degli associati con mezzi idonei, quali raccomandata a/r o fax o Posta Elettronica Certificata, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere la data, il luogo e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno), nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e nei cui confronti non sia operante provvedimento di sospensione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ogni socio può delegare il proprio voto ad altro socio ordinario o aggregato. Il socio non può essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Le delibere sullo scioglimento, sulla fusione o incorporazione, sulla modifica dell’oggetto sociale devono in ogni caso essere assunte con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.21 c/c). Le delibere relative all’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario devono in ogni caso essere assunte con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Durante lo svolgimento dell’assemblea deve essere redatto verbale. Questo, sottoscritto dal Presidente, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
Ogni quadriennio, entro e non oltre la scadenza del quadriennio olimpico, l’Assemblea elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci. L’Assemblea elettiva si svolge dopo la celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi ed entro il 15 marzo dell’anno successivo.
Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 10 – Il Presidente.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea con votazione separata, a voto segreto, fra i soci ordinari dell’Associazione. Qualora, nel corso della prima votazione, nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Il Presidente dura in carica quattro anni, e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta l’elezione, ed è rieleggibile.
Al Presidente compete la rappresentanza legale dell’Associazione. Il Presidente può adottare, salvo ratifica del Consiglio Direttivo da assumersi nella riunione immediatamente successiva, i provvedimenti necessari e urgenti per l’attività e la gestione dell’Associazione.
Il Presidente presiede l’Assemblea, dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine di votazioni; verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano. In caso di cessazione della qualità di socio o di impedimento non temporaneo del Presidente, si procede a nuova elezione.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che lo presiede e ha diritto al voto, nonché da un minimo di due ad un massimo di sei consiglieri (sulla base del numero degli iscritti, secondo quanto stabilito dall’Assemblea).
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea con votazione separata a scrutinio segreto. Almeno i due terzi dei componenti sono scelti fra i soci ordinari.
Ogni socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari a quelle del numero di candidati da eleggere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e in ogni caso decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. Qualora, nel corso del quadriennio, vengano meno uno o più consiglieri, si procederà alle elezioni per l’integrazione del Consiglio Direttivo. Se il numero dei consiglieri cessati sarà superiore alla metà più uno dei componenti dell’organo, il Presidente e i restanti consiglieri decadranno e si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio e all’elezione del nuovo Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta è ritenuto necessario dal Presidente o da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Consigliere Segretario e, eventualmente, anche un Consigliere Tesoriere.
È fatto divieto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2021, al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione ricoprire qualsiasi altra carica in altre associazioni medico-sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo dell’Associazione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: a) redige il bilancio preventivo, nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea; b) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui al comma 2 dell’art. 9; c) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale, ivi inclusi il modello organizzativo e il codice di condotta per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza di genere e discriminazione in ambito sportivo, nominando altresì un responsabile ai sensi delle previsioni del D.Lgs. 39/2021, nonché i regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci; d) deferisce i soci al Collegio dei Probiviri per l’eventuale adozione di provvedimento di radiazione; e) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci
Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui l’Associazione dovesse avvalersene, assume le decisioni inerenti alla gestione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti, nonché di eventuali volontari, curando l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Consigliere Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall’Assemblea fra gli iscritti all’Associazione. Il Collegio dei Probiviri sceglie e nomina fra i propri componenti il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni e decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. Qualora nel corso del quadriennio vengano meno uno o più componenti si procede a nuove elezioni.
Il Collegio dei Probiviri decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza dei propri membri in merito alle cause di radiazione e di cessazione degli associati dall’AMS, nonché in ordine all’eventuale sospensione dei diritti dell’Associato per questioni di minore gravità relative alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci.
L’Assemblea può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci il quale è composto da tre membri iscritti all’Associazione ovvero, qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno, da non appartenenti all’AMS ma iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o al Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Sindaci sceglie e nomina fra i propri membri il Presidente.
Il Collegio dei Sindaci dura in carica quattro anni e decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. Qualora nel corso del quadriennio vengano meno uno o più componenti, si procede a nuove elezioni.
Il Collegio dei Sindaci decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche sociali sono ricoperte ed esercitate dagli associati a titolo gratuito.

Art. 15 – Patrimonio.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dai proventi delle quote associative, ordinarie e straordinarie, annualmente determinate dal Consiglio Direttivo; b) dai contributi federali; c) dai contributi di enti pubblici e privati.
Tutte le attrezzature eventualmente acquistate dall’Associazione devono essere registrate nel libro inventario aggiornato ogni anno e messo a disposizione dell’assemblea annuale.
Durante la vita dell’Associazione, anche ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16 – Rendiconto.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell’Associazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i soci copia del rendiconto stesso.

Art. 17 – Durata e scioglimento.
La mancata affiliazione alla F.M.S.I. o la mancata ri-affiliazione, come pure la cessazione per qualunque causa della qualità di affiliata alla F.M.S.I., determina di diritto lo scioglimento dell’Associazione. In questo caso, i fondi e le eventuali attrezzature di proprietà dell’Associazione dovranno essere messi a disposizione della F.M.S.I. per il perseguimento della finalità statutarie, fatta salva la diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni finali.
Il presente Statuto e le sue eventuali future modifiche e integrazioni dovranno sempre essere redatti nel rispetto dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni eventuale modifica allo Statuto deve essere trasmessa alla F.M.S.I. ai fini dell’approvazione per delega del C.O.N.I. e non produce effetti fin quando non è approvata.
Tutte le delibere riguardanti la composizione degli organi sociali devono essere tempestivamente trasmesse a F.M.S.I.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano i principi e le disposizioni dell’ordinamento federale e dell’ordinamento sportivo.