Statuto


Art. 1 – Costituzione, sede e durata.
E’ costituita ai sensi del Codice Civile una Associazione Sportiva denominata “Associazione Medico Sportiva Dilettantistica di MILANO
Essa è affiliata alla Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.) ed ha sede sociale a Milano in Via Piranesi, 46.
La Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità e Scopi.
L’Associazione, avente carattere apolitico, svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni del CIO, del CONI, dello Statuto e dei Regolamenti della FMSI.
Essa opera senza fini di lucro e si impegna a vigilare che ciò non avvenga neanche in forma indiretta o mediante l’utilizzazione del proprio nome e/o del proprio marchio per attività che violino in qualunque modo tale principio.
L’Associazione si impegna, nel perseguimento dei fini della tutela della salute degli atleti, ad assicurare :
a) le attività scientifiche medico-sportive, la formazione e l’aggiornamento permanente dei propri tesserati e lo svolgimento delle attività istituzionali nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Organico della FMSI, delle norme e dei Regolamenti del CONI e delle F.S.N., partecipando con regolarità alle attività federali;
b) l’educazione sanitaria della popolazione sportiva e l’attività di propaganda per la formazione di una coscienza sportiva quale fattore di miglioramento fisico e morale della gioventù;
c) lo studio e l’attuazione di iniziative utili ai fini della propaganda olimpica o che concorrano a realizzare i fini di cui alle precedenti lettere;
d) la disponibilità dei soci per il controllo antidoping;
e) l’impegno nella prevenzione e nella repressione nell’uso di sostanze e di metodi doping e comunque di procedure volte ad alterare artificiosamente le condizioni fisiologiche dell’atleta, anche con frode o dolo.
L’Associazione ed i suoi tesserati si impegnano ad esercitare la propria attività nel rispetto del principio della lealtà sportiva.

Art. 3 – Obblighi.
L’Associazione ed i suoi soci si impegnano, accettando lo Statuto, il Regolamento e tutte le disposizioni federali, ad adempiere a tutti gli obblighi in essi stabiliti, sempreché assunti nel pieno rispetto delle specifiche sfere di competenza.
I soci, per la tutela dei loro diritti ed interessi, per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all’attività espletata nell’ambito della F.M.S.I., si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di “Clausola Compromissoria”, “Collegio Arbitrale” e “Camera di Conciliazione ed Arbitrato dello Sport” previsti rispettivamente dagli artt. 34-35-36 dello Statuto Federale.

Art. 4 – Soci.
I soci possono essere Ordinari e Aggregati:
a) sono soci ordinari della Associazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso di uno dei seguenti titoli:
– diploma di specializzazione in medicina dello sport;
– qualificazione medico sportiva ai sensi della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e successive integrazioni e modificazioni.
b) sono soci aggregati, i medici che possono documentare di contribuire alle finalità della Federazione Medico Sportiva Italiana e che abbiano partecipato al un Corso di formazione in Medicina dello Sport istituito dalla F.M.S.I. e svolto a livello regionale o interregionale, secondo il programma didattico deliberato al Comitato Direttivo Federale. Resta inteso che la qualità di “socio aggregato” della A.M.S. non consente di fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.
L’Associazione periodicamente, per motivate ragioni operative legate al territorio di competenza, può richiedere al Comitato Direttivo Federale l’organizzazione di un corso per aspiranti soci aggregati, da realizzarsi secondo le disposizioni federali vigenti al momento della richiesta.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento interno.

Art. 5 – Sezioni aggregate sperimentali.
Su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell’Assemblea, possono essere previste in via sperimentale delle sezioni aggregate composte da figure professionali di area sanitaria operanti nel campo della Medicina dello Sport o ad essa affine, in grado di concorrere al raggiungimento delle finalità statutarie dell’Associazione con possibilità di un tesseramento interno alla Associazione senza diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Ammissione dei Soci.
Nella domanda di ammissione il candidato socio deve dichiarare:
– di impegnarsi a rispettare lo Statuto e il Regolamento della FMSI e delle norme e regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, nell’ambito delle quali i medici tesserati svolgono il loro compito;
– di attenersi al Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI;
– di impegnarsi a partecipare con regolarità all’attività federale e associativa;
– limitatamente ai soci aggregati, di essere a conoscenza che tale qualità non consente di fregiarsi del titolo di medico sportivo o dello sport.
Le domande di ammissione, quale socio ordinario o aggregato, sono prese in esame dal Consiglio Direttivo che, a suo insindacabile giudizio, ne delibera l’accoglimento o il rigetto.
La delibera di accoglimento si intende priva di effetti qualora la Federazione Medico Sportiva Italiana rifiuti il tesseramento.
Il socio non può fare parte di altre Associazioni Medico Sportive affiliate alla F.M.S.I..

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio.
Il socio ordinario o aggregato perde tale qualità per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato pagamento delle quote sociali per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. In questo caso, la risoluzione del rapporto associativo deve essere preceduta da una formale diffida a regolarizzare la posizione;
c) radiazione deliberata dal Consiglio dei Probiviri, pronunciata previa disamina in contraddittorio con il socio interessato degli addebiti contestati;
d) venir meno per qualunque motivo del tesseramento alla F.M.S.I.;
e) ingiustificata mancata partecipazione alle attività associative e/o federali, per più di un anno.
Il socio dopo la risoluzione del rapporto associativo rimane responsabile per le obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione nel periodo di permanenza del vincolo associativo.

Art. 8 – Organi della Associazione.
Sono Organi dell’Associazione :
a) l’Assemblea;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 9 – Assemblea.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo ogni anno entro il mese di gennaio per:
a) approvazione del bilancio preventivo nonché del rendiconto economico e finanziario;
b) trattazione di ogni argomento attinente alla gestione ed alla attività dell’Associazione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci, ovvero da almeno i due quinti degli associati aventi diritto di voto.
L’avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci con mezzi idonei almeno dieci giorni prima della data fissata per la Assemblea e deve contenere la data, il luogo e l’ora fissata per la prima e la seconda convocazione (che può aver luogo nello stesso giorno), nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e nei cui confronti non sia operante provvedimento di sospensione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea si intende regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Ogni socio può delegare il proprio voto ad altro socio ordinario o aggregato. Peraltro nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
Le delibere sullo scioglimento, sulla fusione o incorporazione, sulla modifica dell’oggetto sociale devono in ogni caso essere assunte con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto a voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.21 c/c).
Le delibere relative all’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario devono in ogni caso essere assunte con la presenza di almeno la metà + 1 degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni assemblea dovrà essere redatto apposito verbale. Questo, sottoscritto dal Presidente, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
Ogni quadriennio in coincidenza con la scadenza del quadriennio olimpico, l’Assemblea elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci.
Le elezioni delle cariche sociali hanno luogo secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 10 – Il Presidente.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea con votazione separata, a voto segreto, fra i soci ordinari dell’Associazione.
Ove, nel corso della prima votazione, nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Il Presidente dura in carica quattro anni e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è avvenuta l’elezione.
Al Presidente compete la rappresentanza legale della Associazione ed egli può adottare, salva ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva, tutti i provvedimenti necessari e urgenti per l’attività e la gestione dell’Associazione.
Il Presidente presiede l’Assemblea. Esso dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l’ordine di votazioni; verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell’Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, dal più anziano.
In caso di cessazione della qualità di socio o di impedimento non temporaneo del Presidente, si procede a nuova elezione.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente che lo presiede ed ha diritto al voto nonché da un minimo di due ad un massimo di sei consiglieri (sulla base del numero degli iscritti, secondo quanto stabilito dall’Assemblea).
I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea con votazione separata a scrutinio segreto. Almeno i 2/3 dei posti devono essere attribuiti ai soci ordinari. Ogni socio avente diritto di voto può esprimere un numero di preferenze pari a quelle del numero di candidati da eleggere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, ma in ogni caso decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. Qualora, nel corso del quadriennio, vengano meno uno o più consiglieri, si procederà alle elezioni per l’integrazione del Consiglio. Se il numero del consiglieri cessati sarà superiore alla metà più uno dei componenti dell’organo, il Presidente e i restanti consiglieri decadranno e si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio e alla elezione del nuovo Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Consigliere Segretario ed,eventualmente, anche un Consigliere Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è organo deliberativo dell’Associazione e svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) redige il bilancio preventivo nonché il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ;
b) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci e convoca l’assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui al comma 2 dell’art. 9;
c) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
d) deferisce i soci al Collegio dei Probiviri per l’eventuale adozione di provvedimento di radiazione;
e) delibera sulle domande di ammissione dei soci.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Consigliere Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

Art. 12 – Il Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dalla Assemblea fra gli iscritti all’Associazione. Il Collegio nomina nel suo ambito il Presidente.
Il Collegio dura in carica quattro anni ma in ogni caso decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto.
Qualora nel corso del quadriennio vengano meno uno o più componenti si procede a nuove elezioni. Il Collegio decade nella ipotesi di decadenza del Consiglio.

Art. 13 – Il Collegio dei Sindaci.
L’Assemblea può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci composto da tre membri fra gli iscritti all’Associazione. Il Collegio nomina nel suo ambito il Presidente.
Il Collegio dura in carica quattro anni ma in ogni caso decade con la scadenza del quadriennio olimpico nel corso del quale è stato eletto. Qualora nel corso del quadriennio vengano meno uno o più componenti, si procede a nuove elezioni. Il Collegio decade nella ipotesi di decadenza del Consiglio. 7

Art. 14 – Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 15 – Patrimonio.
Il patrimonio della Associazione è costituito:
a) dai proventi delle quote associative, ordinarie e straordinarie determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi federali;
c) dai contributi di enti pubblici e privati.
Tutte le attrezzature eventualmente acquistate devono essere registrate nel libro inventario aggiornato ogni anno e messo a disposizione dell’assemblea annuale.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 16- Rendiconto.
Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario dell’Associazione ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell’Associazione.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Eventuali utili di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti i soci copia del rendiconto stesso.

Art. 17- Durata e scioglimento.
La Associazione è costituita a tempo indeterminato.
La mancata affiliazione alla F.M.S.I. o la mancata riaffiliazione, come pure la cessazione per qualunque causa della qualità di affiliata alla F.M.S.I., determina di diritto lo scioglimento della Associazione. In questo caso i fondi e le eventuali attrezzature di proprietà dell’Associazione dovranno essere messi a disposizione della FMSI per il perseguimento della finalità statutarie, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Disposizioni finali.
Il presente Statuto e le sue eventuali future modifiche e integrazioni dovranno sempre essere redatti nel rispetto dell’art. 90 della Legge n. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Ogni eventuale modifica allo Statuto deve essere trasmessa alla F.M.S.I. ai fini dell’approvazione per delega del C.O.N.I. e non diventa efficace se non approvata. Devono essere tempestivamente trasmesse alla Federazione altresì tutte le delibere riguardanti la composizione degli organi sociali.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano i principi e le disposizioni dell’ordinamento federale e dell’ordinamento sportivo.